Studio Mandich s.a.s.

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Cod. Fisc. e P. IVA: 01100520327

PRESTAZIONI PROFESSIONALI E COMPENSI

TARIFFARIO DELLO STUDIO MANDICH s.a.s.

Professione esercitata ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 4

 

 

PRESTAZIONI PROFESSIONALI E COMPENSI

 

ART. 1 – OGGETTO

Il presente tariffario descrive le prestazioni ordinarie e straordinarie ed i compensi spettanti all’Amministratore Immobiliare e/o Condominiale (nel prosieguo del testo solo “Amministratore”). Richiama nelle linee essenziali quello orientativo a tutela del consumatore edito dall’Associazione ANACI.

 

ART. 2 – DECORRENZA

Il presente tariffario entra in vigore dal 01/01/2013 e costituisce riferimento per la clientela fino a nuovo ordine, impregiudicato il diritto di applicare annualmente le variazioni del costo della vita (indici ISTAT).

 

ART. 3 – ESCLUSIONI

Retribuzioni, oneri contributivi ed assicurativi dei dipendenti dell’Amministratore sono , in ogni caso, a carico dello stesso.

 

ART. 4 – ARBITRATO PER IL CASO DI CONFLITTUALITA’

E’ facoltà del cliente richiedere il parere del Consiglio Direttivo Provinciale dell’ANACI circa la corrispondenza delle competenze fatturate con le previsioni del presente tariffario. Trattasi di servizio oneroso a carico del soccombente.

 

ART. 5 – INTERRUZIONE DELL’INCARICO ALLA SCADENZA DEL MANDATO

In caso di dimissioni o mancata conferma dell’Amministratore spettano al medesimo il rimborso delle spese sostenute e le competenze in proporzione al periodo che va dall’inizio dell’esercizio finanziario fino al giorno della comunicazione della nomina del nuovo Amministratore purché, una volta scaduto il mandato, egli convochi l’assemblea nei termini previsti dal regolamento del condominio o da precedente assemblea o, in carenza, entro 90 giorni dalla data di scadenza del mandato.

 

ART. 6 – RIORDINO CONTABILITA’ ARRETRATE E/O CONFUSE

All’Amministratore spetterà l’onorario a vacazione, cumulabile con le prestazioni operate dal personale dello Studio.

 

ART. 7 – INCARICO GIA’ INIZIATO DA ALTRI PROFESSIONISTI

Per l’incarico già iniziato da altri professionisti, all’Amministratore compete il compenso previsto per l’intero periodo amministrativo (un anno).

 

ART. 8 – AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE ORDINARIA

I – Rientrano nei compiti di Legge le seguenti prestazioni ordinarie:

a)     convocare e tenere l’assemblea ordinaria nelle ore diurne (fino alle ore 19.00)

b)    convocare e tenere una eventuale riunione ordinaria del consiglio di condominio (fino alle ore 19.00);

c)     predisporre ed inviare il rendiconto ed il preventivo ordinario con i relativi riparti;

d)    eseguire le delibere assembleari in materia ordinaria;

e)     disciplinare l’uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi. Vigilare sul rispetto dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio e riferire all’assemblea sulle eventuali violazioni per le delibere conseguenti;

f)      conservare l’archivio dei documenti per il tempo previsto dalla Legge;

g)     rappresentare legalmente e fiscalmente il Condominio;

h)     curare i rapporti con la Pubblica Amministrazione inerenti la gestione ordinaria;

i)       compiere quant’altro previsto dalla Legge e dalla normativa di parte ordinaria;

j)       curare i rapporti con i fornitori ed i dipendenti del Condominio;

k)      consultare tecnici e legali, chiedere preventivi ordinari, ricercare fornitori, curare i rapporti con le proprietà contigue, stipulare e/o aggiornare polizze di assicurazione.

 

II – Per quanto riguarda la specifica materia del rispetto delle norme di disciplina interna dello stabile, che normalmente elencano ed esemplificano regole di civile comportamento, l’Amministratore ha il compito ordinario di richiamare gli inadempienti che violano tali norme in tema di parti comuni. Le eventuali azioni legali da intraprendere per ottenere il rispetto dovranno essere decise dall’assemblea con le maggioranze di legge (attività straordinaria). Eventuali liti fra condomini possono essere portate all’attenzione dell’Amministratore soltanto ai fini di una possibile mediazione (attività straordinaria).

 

ART. 9 – COMPENSI ORDINARI

All’amministratore sono dovuti i seguenti compensi annui (dove sono indicate due cifre, si intende minimo e massimo):

CONDOMINII                                                                                

Quota fissa per la rappresentanza legale e fiscale del Condominio       200,00 - 500,00

Quota unitaria di ragguaglio per ogni ente condominiale                        80,00 – 150,00

Detta tariffa subirà le seguenti maggiorazioni percentuali, da calcolarsi sulla quota unitaria, in caso di presenza dei seguenti servizi ed impianti:

·        per ogni impianto di ascensore                                                                        20%

·        per area scoperta di superficie uguale o superiore alla superiore coperta            20%

·        per servizio di portierato                                                                                 40%

·        per servizio di riscaldamento e/o aria condizionata                                           40%

·        per servizio di acqua centralizzata con contabilità separata                                20%

 

Il Condominio è definito in base alla PARTITA TAVOLARE madre, che individua al suo interno gli “enti” che lo compongono (alloggi, locali d’affari….).

Per box, garage o soffitte, considerati come enti separati, si applica ¼ della tariffa base. Nel caso tuttavia tali enti minori siano presenti nella rendicontazione condominiale con riga contabile propria, si applica ½ della tariffa base.

Si precisa che la tabella di cui sopra è esclusivamente metodo di calcolo della parcella professionale formata da un’unica cifra complessiva, mentre il criterio di ripartizione della stessa è fissato dal regolamento di condominio o dall’assemblea condominiale in caso di mancanza di regolamento.

 

Il compenso minimo per ogni condominio non deve comunque essere inferiore ad  € 900,00.

 

COMPLESSI CONDOMINIALI (COMUNIONE PER SERVIZI UTILIZZATI DA PIU’ SOGGETTI)

Amministrazione della comunione con rifusione degli oneri per i servizi comuni direttamente presso gli altri Amministratori dei singoli condominii e senza obblighi fiscali (questi ultimi in capo al condominio principale del complesso).

In questo caso sarà dovuto all’Amministratore della Comunione un compenso pari al minimo previsto dal tariffario per la rappresentanza legale da parte di ogni singolo Condominio. Prevista e compresa l’assemblea annuale degli amministratori.

Eventuali altre riunioni o assemblee previste dal regolamento o richieste dai partecipanti verranno fatturate separatamente (vedi art. 13.1).

 

COMUNIONI NEL CONDOMINIO

La fattispecie comporta una gestione separata del servizio correlato e un gruppo di spesa specifico nell’ambito dei documenti contabili.

E’ dovuto un compenso ordinario variabile. Da Euro 10,00 ad Euro 100,00 all’anno da ciascun partecipante,  in base alla complessità dell’attività richiesta, comprendente l’assemblea annuale nell’ambito del condominio.

L’attività straordinaria viene trattata con la medesima tariffa prevista per i condominii.    

 

ART. 10 – RIMBORSI SPESE E DIRITTI

Sono dovuti all’Amministratore i rimborsi per le spese, che sostiene in nome e per conto del Condominio, ma fatturati all’amministrazione quali: cancelleria, telefoniche, ecc.

Sono altresì dovuti all’Amministratore, come indicato nell’art. 13, i diritti conseguenti

ad attività accessorie, qualora vengano espletate, quali: solleciti, stipulazioni di appendici assicurative per i singoli condomini, pratiche recupero crediti, ecc.

 

ART. 11 – AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE STRAORDINARIA

Sono al di fuori dell’ordinarietà e non vengono quindi compensate con la tariffa di cui ai precedenti articoli, numerose prestazioni che vengono richieste all’amministratore e che possono essere qui elencate in una casistica orientativa:


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