Studio Mandich s.a.s. Via San Lazzaro, 16 Tel: 040/364990 Fax: 040/366312 Cod. Fisc. e P. IVA: 01100520327 |
TARIFFARIO DELLO STUDIO MANDICH s.a.s. Professione
esercitata ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 4 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E COMPENSI
ART. 1 – OGGETTOIl presente tariffario descrive le prestazioni
ordinarie e straordinarie ed i compensi spettanti all’Amministratore
Immobiliare e/o Condominiale (nel prosieguo del testo solo “Amministratore”).
Richiama nelle linee essenziali quello orientativo a tutela del consumatore
edito dall’Associazione ANACI. ART. 2 –
DECORRENZA Il presente tariffario entra in vigore dal 01/01/2013
e costituisce riferimento per la clientela fino a nuovo ordine, impregiudicato
il diritto di applicare annualmente le variazioni del costo della vita (indici
ISTAT). ART. 3 –
ESCLUSIONI Retribuzioni, oneri contributivi ed assicurativi dei
dipendenti dell’Amministratore sono , in ogni caso, a carico dello stesso. ART. 4 – ARBITRATO
PER IL CASO DI CONFLITTUALITA’ E’ facoltà del cliente richiedere il parere del
Consiglio Direttivo Provinciale dell’ANACI circa la corrispondenza delle
competenze fatturate con le previsioni del presente tariffario. Trattasi di
servizio oneroso a carico del soccombente. ART. 5 –
INTERRUZIONE DELL’INCARICO ALLA SCADENZA DEL MANDATO In caso di dimissioni o mancata conferma
dell’Amministratore spettano al medesimo il rimborso delle spese sostenute e le
competenze in proporzione al periodo che va dall’inizio dell’esercizio
finanziario fino al giorno della comunicazione della nomina del nuovo
Amministratore purché, una volta scaduto il mandato, egli convochi l’assemblea
nei termini previsti dal regolamento del condominio o da precedente assemblea
o, in carenza, entro 90 giorni dalla data di scadenza del mandato. ART. 6 –
RIORDINO CONTABILITA’ ARRETRATE E/O CONFUSE All’Amministratore spetterà l’onorario a vacazione,
cumulabile con le prestazioni operate dal personale dello Studio. ART. 7 –
INCARICO GIA’ INIZIATO DA ALTRI PROFESSIONISTI Per l’incarico già iniziato da altri professionisti,
all’Amministratore compete il compenso previsto per l’intero periodo amministrativo
(un anno). ART. 8 –
AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE ORDINARIA I – Rientrano nei compiti di Legge le seguenti
prestazioni ordinarie: a) convocare e tenere
l’assemblea ordinaria nelle ore diurne (fino alle ore 19.00) b) convocare e tenere una
eventuale riunione ordinaria del consiglio di condominio (fino alle ore 19.00); c) predisporre ed inviare il
rendiconto ed il preventivo ordinario con i relativi riparti; d) eseguire le delibere
assembleari in materia ordinaria; e) disciplinare l’uso delle
cose comuni e la prestazione dei servizi. Vigilare sul rispetto dei diritti
inerenti alle parti comuni dell’edificio e riferire all’assemblea sulle
eventuali violazioni per le delibere conseguenti; f) conservare l’archivio dei
documenti per il tempo previsto dalla Legge; g) rappresentare legalmente e
fiscalmente il Condominio; h) curare i rapporti con i) compiere quant’altro
previsto dalla Legge e dalla normativa di parte ordinaria; j) curare i rapporti con i
fornitori ed i dipendenti del Condominio; k) consultare tecnici e legali, chiedere
preventivi ordinari, ricercare fornitori, curare i rapporti con le proprietà
contigue, stipulare e/o aggiornare polizze di assicurazione. II – Per quanto riguarda la
specifica materia del rispetto delle norme di disciplina interna dello stabile,
che normalmente elencano ed esemplificano regole di civile comportamento,
l’Amministratore ha il compito ordinario di richiamare gli inadempienti che
violano tali norme in tema di parti comuni. Le eventuali azioni legali da
intraprendere per ottenere il rispetto dovranno essere decise dall’assemblea
con le maggioranze di legge (attività straordinaria). Eventuali liti fra
condomini possono essere portate all’attenzione dell’Amministratore soltanto ai
fini di una possibile mediazione (attività straordinaria). ART. 9 – COMPENSI ORDINARI All’amministratore sono
dovuti i seguenti compensi annui (dove sono indicate due cifre, si intende
minimo e massimo): CONDOMINII Quota fissa per la
rappresentanza legale e fiscale del Condominio 200,00
- 500,00 Quota unitaria di ragguaglio
per ogni ente condominiale 80,00 – 150,00 Detta tariffa subirà le
seguenti maggiorazioni percentuali, da calcolarsi sulla quota unitaria, in caso
di presenza dei seguenti servizi ed impianti: ·
per ogni impianto di ascensore 20% ·
per area scoperta di superficie uguale o superiore alla superiore
coperta 20% ·
per servizio di portierato 40% ·
per servizio di riscaldamento e/o aria condizionata 40% ·
per servizio di acqua centralizzata con contabilità separata 20% Il Condominio è definito in
base alla PARTITA TAVOLARE madre, che individua al suo interno gli “enti” che
lo compongono (alloggi, locali d’affari….). Per box, garage o soffitte,
considerati come enti separati, si applica ¼ della tariffa base. Nel caso
tuttavia tali enti minori siano presenti nella rendicontazione condominiale con
riga contabile propria, si applica ½ della tariffa base. Si precisa che la tabella di
cui sopra è esclusivamente metodo di calcolo della parcella professionale
formata da un’unica cifra complessiva, mentre il criterio di ripartizione della
stessa è fissato dal regolamento di condominio o dall’assemblea condominiale in
caso di mancanza di regolamento. Il compenso
minimo per ogni condominio non deve comunque essere inferiore ad € 900,00. COMPLESSI CONDOMINIALI
(COMUNIONE PER SERVIZI UTILIZZATI DA PIU’ SOGGETTI) Amministrazione della comunione
con rifusione degli oneri per i servizi comuni direttamente presso gli altri
Amministratori dei singoli condominii e senza obblighi fiscali (questi ultimi
in capo al condominio principale del complesso). In questo caso sarà dovuto
all’Amministratore della Comunione un compenso pari al minimo previsto dal
tariffario per la rappresentanza legale da parte di ogni singolo Condominio. Prevista
e compresa l’assemblea annuale degli amministratori. Eventuali altre riunioni o
assemblee previste dal regolamento o richieste dai partecipanti verranno
fatturate separatamente (vedi art. 13.1). COMUNIONI NEL CONDOMINIO La fattispecie comporta una
gestione separata del servizio correlato e un gruppo di spesa specifico
nell’ambito dei documenti contabili. E’ dovuto un compenso
ordinario variabile. Da Euro 10,00 ad Euro 100,00 all’anno da ciascun
partecipante, in base alla complessità
dell’attività richiesta, comprendente l’assemblea annuale nell’ambito del
condominio. L’attività straordinaria
viene trattata con la medesima tariffa prevista per i condominii. ART. 10 – RIMBORSI SPESE E DIRITTI Sono dovuti
all’Amministratore i rimborsi per le spese, che sostiene in nome e per conto
del Condominio, ma fatturati all’amministrazione quali: cancelleria,
telefoniche, ecc. Sono altresì dovuti
all’Amministratore, come indicato nell’art. 13, i diritti conseguenti ad attività accessorie,
qualora vengano espletate, quali: solleciti, stipulazioni di appendici
assicurative per i singoli condomini, pratiche recupero crediti, ecc. ART. 11 – AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE STRAORDINARIA Sono al di fuori
dell’ordinarietà e non vengono quindi compensate con la tariffa di cui ai
precedenti articoli, numerose prestazioni che vengono richieste
all’amministratore e che possono essere qui elencate in una casistica
orientativa:
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